Riguardo al deferimento ricevuto in queste ore, l’A.C.Mestre, a nome del suo Presidente Stefano Serena – vuole tranquillizzare tutti i propri tifosi. Esso è dovuto esclusivamente a causa di un’incomprensione del Consulente del Lavoro a cui si affida la Società, il quale si è basato sulle normative e le scadenze previste dalla legge italiana e non da quelle – differenti – relative alla FIGC. Si invitano quindi i detrattori che in queste ore si sono scatenati in commenti privi di basi ed informazioni dettagliate a commentare eventualmente casi – purtroppo – ben più gravi ed importanti che spesso colpiscono il mondo del calcio.
Segue il comunicato ufficiale:
Lette le notizie circolate sulla stampa la società A.C. Mestre intende
precisare quanto di seguito.Nel pieno rispetto della normativa prevista dall’art. 85, lettera C),
paragrafo IV) delle N.O.I.F., la società A.C. Mestre S.r.l. provvedeva
regolarmente ad effettuare e documentare alla F.I.G.C. – Co.Vi.So.C. il
pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per il quarto bimestre (1
gennaio – 28/29 febbraio) in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti
e collaboratori addetti al settore sportivo, entro il termine del 16
marzo u.s.
Tale circostanza, infatti, non è mai stata contestata.Ancora, nel pieno rispetto della normativa prevista dall’art. 85,
lettera C), paragrafo V) delle N.O.I.F., la Società provvedeva
regolarmente ad effettuare e documentare alla F.I.G.C.- Co.Vi.So.C. il
pagamento dei relativi contributi INPS dovuti per il quarto bimestre (1
gennaio – 28/29 febbraio) entro il termine del 16 marzo u.s.
Anche detta circostanza, infatti, non è mai stata contestata.Infine la Società provvedeva altresì ad effettuare e documentare alla
F.I.G.C.- Co.Vi.So.C. il pagamento delle ritenute Irpef dovute per il
quarto bimestre (1 gennaio – 28/29 febbraio) entro il termine del 16
marzo u.s., relativamente alle competenze di cui alla mensilità di
gennaio 2018. Con riferimento alla sola mensilità di febbraio 2016 la
stesa veniva trattata in aderenza alla disciplina fiscale generale: ai
sensi dell’art. 23 co. 1 del DPR 600/73, infatti, ai fini delle ritenute
Irpef si applica il principio di cassa, in quanto i sostituti d’imposta
devono operare la ritenuta solo all’atto del pagamento delle
retribuzioni, e il relativo versamento deve esser effettuato entro il
giorno 16 del mese successivo, indipendentemente dal periodo di
riferimento degli emolumenti.Se ne ricava che la Società ha correttamente provveduto ad effettuare e
documentare il pagamento di:
– Emolumenti per Euro 104.137,00;
– Contributi Inps per Euro 39.654,00;
– Ritenute Irpef per Euro 19.728,00;
per un totale di Euro 163.619,00, omettendo tuttavia – ai sensi della
lettura offerta dalla Procura Federale – di effettuare (e quindi di
documentare) entro il giorno 16 marzo u.s. il pagamento delle sole
ritenute Irpef per il mese di febbraio 2018, dell’importo di soli Euro
9.463,09.
Questo l’importo in questione.Si rileva inoltre – per quanto occorrer possa – che l’interpretazione
della norma, e il conseguente ritardato versamento delle ritenute Irpef
relative al mese di febbraio 2018, trova origine nella condotta della
società affidataria degli adempimenti retributivi, contributivi e
fiscali – la quale, come già noto alla Procura Federale, si è assunta
ogni responsabilità per l’accaduto.Ad ogni buon conto, si segnala come il pagamento delle ritenute Irpef di
febbraio 2018 sia stato immediatamente effettuato e documentato il
successivo 27 marzo 2018, non appena la Società ha preso contezza
dell’incolpevole omissione in cui era incorsa per tramite del consulente
in parola.Sulla questione si pronuncerà ora il Tribunale Federale in ragione del
deferimento, compiuto come atto dovuto, ad opera della Procura.